Per la Consulta: irragionevole il requisito anagrafico. Decreto Rilancio: aumentato l’importo delle pensioni per gli Invalidi civili totali (100%) a 516 euro
Importantissima decisione della Corte Costituzionale per gli invalidi civili totalmente inabili al lavoro: il diritto alla pensione pari a 651,51 euro spetta fin dal compimento dei diciotto anni, senza aspettare i sessanta. Per la Consulta, infatti, è irragionevole il requisito anagrafico stabilito dalla legge: non è logico rimandare il cosiddetto “incremento al milione” dal momento che le minorazioni psico-fisiche non dipendono dall’invecchiamento ma derivano a monte da una condizione patologica intrinseca. Peraltro, quando si tratta di diritti incompressibili della persona non sussiste alcun vincolo di bilancio. A stabilirlo la sentenza 152/20, pubblicata il 20 luglio dalla Corte costituzionale.
Nella fattispecie, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 38, comma quarto, della legge 448/01 laddove stabiliva che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessant’anni, invece ai soggetti di età superiore a diciotto. E ciò perché le minorazioni portate dall’invalidità totale non sono diverse nella fascia anagrafica tra diciotto e cinquantanove anni (laddove con la maggiore età sorge il diritto alla pensione) e dopo i sessant’anni: la condizione dell’interessato dipende dalla menomazione pregressa e non dal superamento di determinate soglie anagrafiche.